Alluvione Emilia: sospensione rate mutui e commissioni bonifici aiuti
Con un comunicato stampa del 25 maggio ABI informa di aver diffuso una lettera circolare agli Associati in cui, in analogia a precedenti eventi emergenziali, invita tutte le Banche associate a non riscuotere commissioni su bonifici, o altre forme di trasferimento fondi, disposti sui conti correnti dedicati agli aiuti per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna, adottando ogni utile iniziativa in tal senso.
Tale iniziativa integra quella relativa alla sospensione dei mutui, con l’obiettivo di offrire un ulteriore supporto ai territori duramente colpiti in questi giorni dall’eccezionale maltempo.
Ricordiamo che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 12 maggio 2023 della Ordinanza della Protezione civile dell'8 maggio è possibile per le banche dar seguito alla richiesta dell’ABI di dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui per coloro che hanno subito grave disagio socio economico a seguito delle avverse condizioni metereologiche in Emilia Romagna.
Nel dettaglio, l'Ordinanza è stata adottata a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito i territori delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena.
L'ordinanza successivamente pubblicata nella GU n 110 del 12 maggio prevede all'art 11 la sospensione dei mutui.
In particolare si prevede quanto segue.
In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile.
I soggetti titolari di mutui relativi:
- agli edifici sgomberati o inagibili,
- ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici,
- previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,
- hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza,
- una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonchè il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.
Attenzione al fatto che, qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 4 maggio 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.
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