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ETS: le linee guida sulla raccolta fondi del terzo settore

Viene pubblicato in GU n 170 del 22 luglio 2022 il Decreto 9 giugno 2022 del Ministero del lavoro per la adozione delle Linee guida per la raccolta fondi degli ETS Enti del terzo settore ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

In particolare, le Linee guida offrono agli Enti del Terzo Settore (ETS) uno strumento di orientamento nella realizzazione dell’attività di raccolta fondi e si configurano come un documento in grado di sviluppare gli spunti di riflessione che dovessero emergere dalla raccolta ed elaborazione di buone prassi da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attività di raccolta delle risorse.

E' bene specificare, come riporta lo stesso comunicato del Ministro, che, le regole di orientamento sono rivolte a tutti gli Enti del Terzo Settore, indipendentemente da:

  • forma giuridica,
  • dimensione,
  • missione, 
  • attività 
  • classificazione

e intendono conformare l’attività di raccolta fondi ai principi di verità, trasparenza e correttezza, richiamati espressamente dall’art. 7 del Codice.

La norma prevede che gli ETS possano realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante:

  • sollecitazione al pubblico 
  • o attraverso la cessione 
  • o erogazione di beni o servizi di modico valore,
  • impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti. 

Principi cardine della raccolta fondi per gli ETS

Come evidenziato dal documento delle Linee Guida i principi cardine volti a tutelare

  •  i donatori, 
  • i destinatari delle donazioni 
  • e gli stessi ETS 

sono individuati dall’articolo 7 del CTS in trasparenza, verità e correttezza. 

Trasparenza 

La trasparenza ha la finalità di rendere conto dell’operato complessivo dell’Ente del Terzo Settore anche mediante la diffusione delle informazioni e l’accessibilità della documentazione predisposta per la raccolta fondi. 

In particolare, è virtuoso per l’ETS esporre ai donatori e altri portatori di interesse (stakeholder), alcuni elementi che compongono l’attività di raccolta: 

1) oltre alla figura del legale rappresentante dell’ente, l’indicazione degli uffici e/o di almeno una persona di riferimento da contattare per ottenere informazioni sulla raccolta; 

2) l'indicazione della durata delle raccolte e del loro ambito territoriale e qualora tecnicamente possibile, dell'ammontare progressivo dei proventi raccolti; 

3) le categorie di beneficiari, gli enti privati o le attività di interesse generale dell'ETS ai quali saranno destinati i proventi ottenuti;

4) qualora la raccolta sia effettuata per realizzare progetti specifici, l'indicazione: a) dell'obbiettivo dei fondi da raccogliere; b) della destinazione delle risorse raccolte, qualora il progetto enunciato non possa essere realizzato c) della destinazione delle eccedenze, qualora fosse superato l’obbiettivo del progetto; d) dei tempi previsti per la realizzazione del progetto; 

5) l'indicazione delle modalità con cui eseguire la donazione e di eventuali benefici fiscali di cui il donatore può fruire; Ulteriore profilo atto a garantire la trasparenza è l’accessibilità, intesa come diritto del donatore e del destinatario della donazione a reperire informazioni sulla raccolta fondi e a riceverle se richieste. 

I donatori e i beneficiari della donazione hanno diritto di ricevere (o di poter facilmente accedere a) complete ed esaurienti informazioni sull’iniziativa di raccolta fondi. In tal senso l’ETS dovrà predisporre modalità e strumenti idonei a rispondere alle richieste di informazione e comunque fornire ai donatori, parallelamente all’assolvimento degli obblighi verso le Amministrazioni vigilanti, un’informazione chiara, diretta e facilmente comprensibile sull’utilizzo della sua donazione, sul progetto cui è destinata e/o sulle principali attività dell’ETS. 

Ai fini della trasparenza dovrà altresì essere osservata la disposizione di cui all’articolo 46 del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale in vigore dal 2 maggio 2018, applicabile a “qualunque messaggio volto a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale, anche specifici, o che sollecita, direttamente o indirettamente, il volontario apporto di contribuzioni di qualsiasi natura, finalizzate al raggiungimento di obiettivi di carattere sociale”

In base a tale norma dovranno essere resi noti autore e beneficiario della richiesta e l’obiettivo 9 sociale che si intende perseguire con la stessa. I promotori di detti messaggi possono esprimere liberamente le proprie opinioni sul tema trattato, ma deve risultare chiaramente che trattasi di opinioni dei medesimi promotori e non di fatti accertati. 

Tale disposizione prevede inoltre che i messaggi non devono: sfruttare indebitamente la miseria umana nuocendo alla dignità della persona, né ricorrere a richiami scioccanti tali da ingenerare ingiustificatamente allarmismi, sentimenti di paura o di grave turbamento; colpevolizzare o addossare responsabilità a coloro che non intendano aderire all’appello; presentare in modo esagerato il grado o la natura del problema sociale per il quale l’appello viene rivolto; sovrastimare lo specifico o potenziale valore del contributo all’iniziativa; sollecitare i minori ad offerte di denaro.” 

Verità

L’ETS è tenuto a diffondere attraverso i mezzi di comunicazione informazioni che devono essere veritiere, applicandosi le disposizioni relative alla pubblicità ingannevole di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 145/2007. 

Correttezza 

L’attività di raccolta fondi deve essere orientata da principi di correttezza. 

Viene quindi richiesto all’ETS di comportarsi con lealtà ed onestà sia nei confronti del donatore che nei confronti del beneficiario della donazione. 

In particolare, nei confronti del donatore e del beneficiario dovrà essere garantito il rispetto della privacy, soprattutto in ordine al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall’articolo 13 del d. lgs. n. 196/2003, e dal Regolamento europeo sulla Privacy, GDPR 2016/679. 

Nelle attività di comunicazione e di raccolta fondi si deve evitare il ricorso a informazioni suggestive o lesive della dignità e del decoro delle persone fisiche beneficiarie dei proventi della raccolta fondi. 

Gli ETS non devono porre in essere comportamenti discriminatori nei confronti di destinatari, collaboratori, volontari e donatori. In ossequio ai principi fondamentali di uguaglianza e non discriminazione sanciti dalla Carta Costituzionale non sono ammesse discriminazioni in base al genere, alla razza, all’ideologia e al credo religioso a meno che la specifica preferenza accordata a determinate categorie di destinatari, nonché l’identificazione di peculiari caratteristiche dei collaboratori, siano interamente funzionali al perseguimento della missione.

Scarica qui il Modello in word personalizzabile di RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OCCASIONALE redatto ai sensi dell’articolo 87, comma 6 e dell’articolo 79, comma 4, lettera a), del d.lgs. 3 agosto 2017 n. 117, per gli enti del terzo settore.

Modalità di raccolta fondi ETS: le principali tecniche

Il documento del ministero specifica che le modalità di raccolta fondi potrà essere: 

  • sia privata (indirizzata al singolo potenziale donatore)
  • sia pubblica e in caso di sollecitazione rivolta al pubblico, gli ETS dovranno attenersi al rispetto dei principi esplicitati nelle Linee guida.

Le Linee Guida hanno lo scopo di delineare un quadro di massima non esaustivo né cogente delle tecniche di raccolta fondi mediante cui procedere:

  • il Direct mail;
  • il Telemarketing;
  • il face-to-face;
  • il Direct response television;
  • eventi, anche di piazza;
  • il merchandising;
  • i salvadanai;
  • tramite imprese for profit;
  • attività di sostegno a distanza;
  • i lasciti testamentari;
  • numerazioni solidali;
  • donazioni online.

Va infine segnalato, che il Codice del Terzo Settore prevede per gli ETS che ricorrono all’attività di raccolta fondi precisi obblighi di rendicontazione, diretti a tutelare la fede pubblica, garantire trasparenza alle attività e consentire agli organi competenti la vigilanza

Scarica qui il Modello in word personalizzabile di RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OCCASIONALE redatto ai sensi dell’articolo 87, comma 6 e dell’articolo 79, comma 4, lettera a), del d.lgs. 3 agosto 2017 n. 117, per gli enti del terzo settore. 

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